Art. 6.
(Conservazione della documentazione).

      1. All'articolo 269 del codice di procedura penate sono apportate te seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;

          b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3».